Statuto

STATUTO


Art. 1


Ai sensi dell’art. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita l’Associazione culturale
denominata “EL TOMÂT” avente sede legale in Buja, via Strade dal Luc, n° 9.
Possono essere istituite sedi secondarie su tutto il territorio nazionale. La variazione della
sede non costituisce modifica statutaria.
L’Associazione è costituita a tempo indeterminato e non persegue fini di lucro. L’eventuale
avanzo di gestione deve essere investito nelle attività istituzionali dell’associazione.

Art. 2


L’Associazione opera nel campo culturale e dell'informazione per sviluppare una adeguata
conoscenza dei processi sociali, civili, politici, economici, linguistici ed artistici che
riguardano il Friuli, con specifica attenzione alle tematiche ecopacifiste, alle culture
femminili, alle storie delle migrazioni, in una dimensione globale e locale e in un'ottica
transculturale;

Per il perseguimento degli scopi sopra menzionati l’Associazione può svolgere attività di:
· produzione editoriale e pubblicazione di stampa periodica;
· promozione e diffusione di libri, periodici, ricerche, opuscoli, video, materiali
informatici e multimediali su temi legati ai fini dell’Associazione;
· organizzazione di dibattiti, conferenze, manifestazioni, spettacoli; mostre, incontri,
dibattiti, corsi e seminari, anche a contenuto formativo e divulgativo
· produzione di informazione attraverso l'uso dei mezzi di comunicazione;
· collaborazioni con Enti, Istituzioni, Associazioni operanti per scopi analoghi;
· sviluppo di iniziative indirizzate alla tutela e alla promozione della lingua e della
cultura friulana;


Art. 3

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
· contributi degli associati
· liberalità di enti e privati
· eventuali donazioni e lasciti di beni mobili ed immobili che dovessero essere fatti
all’Associazione a titolo di incremento del patrimonio dovranno essere elencati
nell’inventario redatto a cura del Consiglio Direttivo.


Art. 4


L’Associazione persegue i propri scopi mediante l’utilizzo di:
· Quote associative,
· Rendite patrimoniali,
· Contributi di persone fisiche, giuridiche sia pubbliche sia private,
· Proventi derivanti da eventuali ed occasionali attività connesse a quelle istituzionali.


Art. 5


L’Associazione è composta da:
a) Soci fondatori
b) Soci onorari
c) Soci ordinari
d) Soci sostenitori
Sono soci fondatori i firmatari dell’atto costitutivo.
Sono soci onorari le persone, gli Enti e le Associazioni che si sono rese particolarmente
benemerite nei confronti dell’Associazione. La nomina a socio onorario sarà conferita dal
Consiglio Direttivo.
Possono diventare soci ordinari le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi
dell’Associazione. Chi intende essere ammesso alla qualifica di socio ordinario dovrà
presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta. Tale domanda sarà esaminata entro trenta
giorni dalla data di ricevimento, trascorso tale termine la richiesta si intende accettata. In
presenza di diniego è consentito ricorso scritto da presentarsi al Consiglio entro 15 giorni
dal ricevimento del diniego stesso.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo in relazione a:
perdita dei requisiti per l’ammissione;
per dichiarazione di interdizione o inabilità;
mancato versamento della quota associativa;
comportamento lesivo ai danni dell’associazione.
Contro tale provvedimento di espulsione è previsto ricorso da presentarsi al Consiglio
Direttivo entro 15 giorni dal ricevimento del provvedimento di espulsione.
Sono soci sostenitori coloro che contribuiscono materialmente al raggiungimento delle
finalità dell’Associazione. Sarà cura del Consiglio Direttivo stabilire il limite minimo del
contributo dovuto per ottenere la qualifica di socio sostenitore.


Art. 6


L’adesione all’Associazione comporta, per il socio maggiore di età il diritto di voto
nell’Assemblea per l’approvazione del rendiconto economico, per le modifiche statutarie e
per le nomine degli organi direttivi. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e
non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso. E’
fatto obbligo al socio di rispettare le norme statutarie e di versare la quota associativa
deliberata dal Consiglio Direttivo nei termini da questo dettati.
La quota o il contributo associativo non è trasmissibile per atto fra vivi ad eccezione dei
trasferimenti per causa di morte e non è prevista la rivalutabilità della stessa.


Art. 7


Sono organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.


Art. 8


L’Assemblea generale dei soci e costituita da tutti i soci regolarmente iscritti nel libro soci
entro il mese antecedente alla data di convocazione dell’Assemblea stessa.
L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, entro quattro
mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico.
L’ordine del giorno è fissato dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea può essere convocata
anche su richiesta scritta motivata da almeno un terzo degli associati.
La convocazione è fatta tramite avviso scritto contenente la data, il luogo e l’ora
dell’adunanza, da spedirsi ai soci almeno 15 ( quindici ) giorni prima della riunione.
L’Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.


Art. 9


L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno metà più uno dei
soci; mancando tale numero, l’Assemblea si intende convocata lo stesso giorno in seconda
convocazione un’ora dopo la prima e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Le
deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto e di nomina alle cariche sociali.
Il voto può essere esercitato anche con delega scritta ad altro socio. Ogni socio non può
essere portatore di più di una delega.
Spetta all’Assemblea:
a) approvare il bilancio consuntivo e preventivo,
b) approvare la relazione morale del Presidente,
c) eleggere il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti,
d) deliberare sull’orientamento generale dell’attività sociale,
e) modificare lo statuto,
f) deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.
Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti presenti sulla base dell’art. 2532
del C.C.. La votazione può essere fatta per alzata di mano, salvo altra forma stabilita dal
Presidente. Le votazioni che hanno per oggetto cariche sociali e le deliberazioni inerenti i
soci avvengono con voto segreto. Alle cariche sociali sono eletti coloro che avranno
riportato il maggior numero di voti. A parità di voto sarà eletto il più anziano.


Art. 10


Per la modifica dello statuto e per la delibera di scioglimento o messa in liquidazione
dell’Associazione è necessaria la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati ed il
voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.


Art. 11


Il Consiglio Direttivo è composto da sei membri, è eletto dall’Assemblea dei Soci e rimane
in carica due anni. I suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di cessazione
dalla carica, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla
carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso a candidati non
eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell’Assemblea dei
soci. I consiglieri nominati in surroga rimangono comunque in carica sino alla scadenza
naturale del Consiglio.
Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed il
Segretario – Tesoriere, che restano in carica per la durata del Consiglio stesso.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta di
almeno tre consiglieri. Delibera alla presenza della maggioranza dei membri e le decisioni
sono prese a maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità, il voto del presidente e
preponderante.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione e può delegare i propri poteri ad uno o più Consiglieri, può inoltre:
a) promuovere l’attività dell’associazione;
b) deliberare sull’ammissione e sull’esclusione dei soci;
c) deliberare un regolamento interno per il corretto funzionamento dell’Associazione in
tutte le sue attività;
d) approvare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea;
e) proporre modifiche statutarie.
Tutti i membri del Consiglio Direttivo, nessuno escluso, prestano la loro opera
gratuitamente. Ad essi può comunque essere riconosciuto un rimborso spese su
presentazione di distinta analitica dei costi sostenuti.


Art. 12


Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo
e l’Assemblea generale dei Soci facendone eseguire le deliberazioni.
Spetta al Presidente:
a) determinare l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea
generale dei soci,
b) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi statutari
dell’Associazione.
In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.


Art. 13


Il collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi. Esercita il controllo
amministrativo di tutti gli atti compiuti dall’Associazione, accertando la regolarità delle
scritture contabili, esamina il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, accerta con
cadenza semestrale la consistenza di cassa.
Il collegio dei Revisori dei conti resta in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili.


Art. 14


All’Associazione è fatto divieto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale sia durante la vita che all’atto del suo
scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In caso di scioglimento dell’Associazione, che viene deliberato dall’Assemblea
straordinaria dei soci, il patrimonio residuo deve essere devoluto ad Associazione aventi
finalità analoghe con fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge

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